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IL CASO: Tizio si vede notificare una cartella di pagamento relativa all’omesso parziale versamento dell’Irpef per l’anno 2014. Siccome la medesima cartella fa riferimento a precedenti avvisi di accertamento mai notificati, decide di impugnare la cartella di pagamento proponendo contestuale istanza di reclamo/mediazione. Nelle more, decide altresรฌ di richiedere all’Agenzia delle Entrare Riscossione la rateizzazione della cartella nella consapevolezza che tale atto non costituisce in alcun modo una ricognizione di debito in capo al contribuente, come da granitica Giurisprudenza della Cassazione.
L’istanza di rateizzazione viene accolta ed il contribuente inizia anche a pagarne le prime rate. Nel frattempo, l’istanza di reclamo/mediazione notificata contestualmente al ricorso avverso la cartella viene accolta dall’Ente creditore (Agenzia delle Entrate), il quale, a fronte del solo pagamento dell’imposta, annulla le sanzioni e gli interessi riducendo in tal modo il debito complessivo del 30% circa.
Pertanto, essendosi risolta la questione con la mediazione, il contribuente non solo cessa di pagare le rate di ammortamento della rateizzazione concessagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma legittimamente fa anche espressa istanza di rimborso delle rate fino a quel momento pagate.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione serba il silenzio sull’istanza di rimborso, motivo per il quale veniva adita la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, con la sentenza allegata, condanna l’Ente della riscossione a rimborsare al contribuente quanto da quest’ultimo versato a titolo di rateizzazione, ribadendo l’importante principio secondo cui la richiesta di rateizzazione di una cartella esattoriale non equivale a riconoscere il debito per cui, non solo nelle more la cartella stessa puรฒ essere impugnata, ma in caso di esito positivo del ricorso, quanto indebitamente versato a titolo di rateizzazione va restituito al contribuente.


