๐๐จ๐ซ๐ญ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ข๐ณ๐ข๐ ๐๐ซ๐ข๐๐ฎ๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ข ๐ยฐ ๐๐ซ๐๐๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ฉ๐๐ง๐ข๐, ๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐, ๐ฌ๐๐ง๐ญ๐๐ง๐ณ๐ ๐ง. ๐๐๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ข๐ฎ๐ ๐ง๐จ ๐๐๐๐ – ๐๐๐ญ๐ซ๐จ๐๐ข๐ง๐ข๐จ ๐๐ฏ๐ฏ. ๐๐ฆ๐๐ง๐ฎ๐๐ฅ๐ ๐๐๐ซ๐ฆ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐จ
๐๐ ๐๐ข๐ฬ ๐๐๐๐ข๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ก๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ข๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ก๐๐๐๐ข๐๐๐ก๐ โ๐ ๐๐ฃ๐ข๐ก๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ง๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ก๐ก๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐ ๐ก๐๐๐๐๐ก๐ ๐๐ ๐๐ ๐ก๐๐๐ก๐ก๐ ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐๐ ๐๐๐๐ก๐๐๐ ๐ก๐๐๐๐๐๐ก๐๐๐ ๐๐๐๐’๐ด๐ท๐ธ๐ , ๐๐ข๐๐โe’ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐๐ ๐๐๐ก๐๐๐๐๐๐ก๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐ก๐ ๐ก๐๐๐๐๐ ๐ก๐๐ฃ๐๐๐๐๐ก๐.
Questa รจ la conclusione cui รจ pervenuta la Sezione 1 della Corte di Giustizia Tributaria di 2ยฐ Grado della Campania, con la sentenza n. 4075 pubblicata il 24 Giugno 2024, che ha accolto l’appello presentato dallo Studio Legale Avv Emanuele Germoglio ed ha riformato integralmente la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli che, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo non piรน possibile, per violazione dell’art. 12 comma 4 bis del DPR 602/1973, l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
LA VICENDA
Come รจ noto, a seguito dell’introduzione del comma 4-bis dell’art. 12 del DPR 60/1973, introdotto con Decreto Legge n. 146/2021, l’estratto di ruolo non รจ piรน impugnabile.
Pertanto, al di lร dei chiari profili di illegittimitร costituzionale di tale norma, il contribuente che – per il tramite di richiesta di estratto di ruolo o di accesso al portale telematico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione – scopre di avere una o piรน posizioni debitorie, non puรฒ direttamente impugnare il ruolo, ma deve attendere per l’eventuale impugnazione che gli venga notificato il successivo atto (intimazione, preavviso di fermo, preavviso di ipoteca, etc.).
๐ด๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐’๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐) ๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐๐๐๐๐? ๐ฝ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐’๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฬ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐?
Quanto innanzi descritto รจ esattamente ciรฒ che รจ capitato al nostro assistito che, nel maggio dell’anno 2022, ha effettuato un accesso sul proprio portale ADER ed ha scoperto una cartella che risultava notificata il 08/04/2022, anche se non l’ha mai ricevuta (infatti nel corso del giudizio si รจ poi riscontrato che il plico era stato restituito al mittente per compiuta giacenza).
La cartella aveva ad oggetto degli interessi maturati nel 2012 dovuti a titolo di IRPEF che, per espressa previsione normativa, si prescrivono nel termine di 5 anni.
Pertanto, abbiamo deciso di impugnare lo stesso la cartella (essendo nei termini di 60 giorni dall’asserita notifica) deducendo di non avere materialmente l’atto perchรฉ non รจ stato recapitato al contribuente, ma eccependo unicamente la prescrizione.
La Corte di primo grado rigettรฒ il ricorso dichiarandolo inammissibile e condannรฒ anche il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia, con l’assunto che si sarebbe trattato a tutti gli effetti di impugnazione di estratto di ruolo, in quanto tale non piรน possibile in virtรน del richiamato art. 12 comma 4-bis DPR 602/73.
๐๐ ๐ง๐จ๐ง ๐๐ข ๐ฌ๐ข๐๐ฆ๐จ ๐๐ซ๐ซ๐๐ฌ๐ข. Contro la sentenza di primo grado abbiamo proposto appello, dimostrando che l’oggetto dell’impugnazione non era l’estratto di ruolo ma la cartella, della quale il contribuente ne era venuto comunque a conoscenza anche se non aveva materialmente ricevuto l’atto e quindi “dando per buona” la notifica dell’ 8 aprile 2022, che comunque consentiva il contribuente di essere ancora nei termini per impugnarla.
๐๐ ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ข๐ณ๐ข๐ ๐๐ซ๐ข๐๐ฎ๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐’๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐ก๐ ๐๐๐ญ๐จ ๐ซ๐๐ ๐ข๐จ๐ง๐.
Ha ritenuto ammissibile il ricorso originariamente proposto, ha riformato la sentenza di primo grado condannando l’ADER al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e ci ha dato ragione anche nel merito, con puntuali e incontrovertibili argomentazioni anche per ciรฒ che concerne il regime temporale della prescrizione degli interessi.
๐๐ฅ ๐ซ๐๐ฌ๐ญ๐จ e’ ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐, ๐๐ง๐ณ๐ข e’ ๐๐ข๐ฎ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ซ๐ฎ๐๐๐ง๐ณ๐!




