La legge n. 222/84 prevede la possibilitร per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i commercianti e per gli artigiani di beneficiare, su domanda, di un assegno mensile qualora abbiano i seguenti requisiti:
1. Avere un quadro patologico invalidante tale da determinare una capacitร lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
2. Avere almeno 260 settimane (5 anni) di contributi previdenziali totali effettivamente versati.
3. Aver versato, nei 5 anni solari antecedenti la presentazione della domanda, almeno 156 settimane (3 anni) di contributi previdenziali, in maniera anche non continuativa.
L’importo dell’assegno non รจ corrisposto in misura fissa, ma varia a seconda della quantitร e della misura dei contributi previdenziali in possesso.
L’importo dell’assegno di invaliditร ordinaria รจ imponibile ai fini Irpef, avendo natura previdenziale, a differenza dell’assegno di invaliditร civile che ha natura assistenziale.
Il beneficiario di tale prestazione puรฒ tranquillamente continuare ad esercitare attivitร lavorativa.
La prestazione ha una durata triennale ed รจ rinnovabile, su domanda, alla scadenza del triennio e diviene definitiva dopo tre riconoscimenti consecutivi.
Non vi sono limiti di reddito per beneficiare dell’assegno di invaliditร ordinaria: tuttavia, la legge 335/1995 prevede una riduzione dell’assegno nella misura del 25% o del 50% a seconda che il reddito sia superiore a 4 o a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti.

